Quando si puo’ parlare di usura bancaria

Cerchiamo qui di comprendere intanto quale è il significato di Usura Bancaria nelle sue diverse forme: usura oggettiva e soggettiva nonché originaria e sopravvenuta.

Quando vi è Usura ?

L’usura, come noto, è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse elevati: più precisamente è definito usurario il tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento che supera le soglie stabilite dalla legge.
La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, la quale ha altresì modificato l’art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura, nonché dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del D.l. 29 dicembre 2000 n. 394 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.l. 70/11.
In pratica ogni 3 mesi la Banca d’Italia, proprio al fine di valutare l’esistenza di usura bancaria, stabilisce il tasso di interesse massimo, detto ‘tasso soglia’, che in materia bancaria e non i creditori possono applicare ai clienti all’atto dell’accensione di un rapporto di finanziamento, mediante un complesso meccanismo di calcolo. Peraltro, i tassi soglia in materia bancaria non sono unici ma differenziati per le varie operazioni di finanziamento.

I criteri per il calcolo dei tassi soglia dell’usura in materia bancaria sono poi stati modificati dalla citata L. 106/2011: pertanto per i rapporti stipulati fino al 30.6.2011 il tasso soglia il cui superamento porta a Usura Bancaria è dato dal tasso medio praticato in un dato periodo aumentato del 50%, mentre dall’1.7.2011 i tassi trimestralmente rilevati dalla Banca d’Italia e riportati nelle relative tabelle devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La modifica, dunque, di fatto consente una maggiore possibilità di innalzamento del tasso praticato senza che vi sia usurarietà bancaria degli interessi per tutti i casi in cui il tasso medio sia inferiore al 16%: infatti, ad esempio, se il tasso medio è del 10% il tasso soglia per i contratti antecedenti al 2011 era 15% e per i successivi 16,5%.
Come indicato, dunque, con il nuovo criterio è stata tendenzialmente aumentata la forbice tra il tasso medio e il tasso soglia.

Per determinare se vi sia usurarietà bancaria degli interessi diviene peraltro determinante valutare quali oneri vadano inclusi per il raffronto con il tasso soglia: solo gli interessi convenzionali? anche le penali e le spese? anche gli interessi moratori possono essere usurari? ed in tal caso, valutati separatamente o occorre sommare il tasso convenzionale con il tasso di mora?

Le difficoltà di valutazione circa l’esistenza dell’usura bancaria attengono proprio a tali questioni, per le quali si rinvia ai singoli post in tema proprio di Usura Bancaria: non si tratta, quindi, tanto di una questione di conteggio quanto piuttosto di una valutazione giuridica di cosa vada considerato e cosa vada ignorato.

Tipologie di Usura bancaria: Usura Originaria e Sopravvenuta.

La giurisprudenza in materia bancaria ha individuato diverse fattispecie di usurarietà bancaria degli interessi: si parla di usura originaria e sopravvenuta, soggettiva e oggettiva.
L’usura bancaria originaria è quella di cui alla L. 24/01 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che, ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Quindi per la determinazione dell’usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è violato si applica l’art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

L’usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della L. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali. È molto discusso in letteratura e nella giurisprudenza bancaria se sia ipotizzabile tale usura sopravvenuta, essendo per alcuni da valutare solo il momento di pattuizione del tasso: rinviamo sul tema allo specifico post in tema di Usura Sopravvenuta.

Ove si ammetta la ricorrenza di tale ipotesi di usura bancaria sopravvenuta, generalmente si indica che sorgerebbe un mero obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia e la conseguente inopponibilità al cliente soltanto della misura dei tassi eccedente tale limite: sostanzialmente il cliente avrebbe diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento. Anche per le differenti soluzioni prospettabili rinviamo allo specifico post Usura Sopravvenuta.

Tipologie di Usura bancaria: Usura Oggettiva e Soggettiva.

Dal profilo penalistico la fattispecie base dell’usura bancaria si caratterizza per la merapredeterminazione normativa di un tasso soglia per ogni tipologia di finanziamento e operazione di credito al di sopra del quale l’interesse diventa usurario e questa fattispecie viene definita usura oggettiva. Nell’usura oggettiva vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato e, quindi, la valutazione è appunto oggettiva; il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, previsto nella fattispecie delineata dall’art. 644 c.p. del 1930 in vigore fino al 1996, infatti, non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto e vale solo come circostanza aggravante.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramentel’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall’autorità amministrativa.
Infine, l’usura soggettiva è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. e prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori [al limite stabilito dalla legge] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale seconda figura di usurarietà bancaria degli interessi, detta appunto soggettiva, il legislatore ripropone il requisito delle condizioni economiche del mutuatario (già presente nella cosiddetta usura impropria di cui all’art. 644 bis c.p. in vigore dal 1992 al 1996) e introduce la nuova nozione normativa di “interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato valutati in base alla concreta situazione economica e finanziaria (soggettiva) del soggetto che li ha dati o promessi.
In questo secondo caso la norma mira a tutelare, con valutazione soggettiva, il patrimonio delle persone in situazioni di difficoltà economiche o finanziarie in cui possono temporaneamente versare dagli effetti di contratti di finanziamento contenenti clausole che prevedano il pagamento di interessi “sproporzionati” in relazione al capitale prestato e considerati i tassi di interesse mediamente praticati dal sistema finanziario, al tempo della concessione del credito, per quel tipo di operazione (quindi fido, mutuo, leasing o altro).

Conclusioni in tema di Usura Bancaria

Ma, come anticipato, i problemi concreti in materia bancaria riguardanti l’usura sono numerosi.
Se talvolta effettivamente l’utilizzo da parte delle banche di criteri di calcolo diversi da quelli oggi riconosciuti corretti dalla giurisprudenza bancaria più recente (anni 2014 e 2015 in particolare) può portare effettivamente a considerare certi tassi di interesse usurari e, quindi, non dovuti gli interessi da parte del cliente, altre volte sembra che alcune tesi vengano cavalcate facendo dire alla sentenze in materia bancaria ciò che non dicono.

Così ora si legge spesso che l’interesse sarebbe usurario se il tasso convenzionale e quello moratorio sommati superano il tasso soglia: così, ci sembra, facendo dire alla Cassazione ciò che non ha detto.

La questione è nuova e credo che chi agisce facendo valere in materia bancaria solo tale questione connessa all’usurarietà degli interessi convenzionali e di mora sommati tra di loro dovrebbe sapere che si assume un rischio, vale a dire che tale tesi ‘innovativa’ non sia riconosciuta dai giudici: in tal caso, ovviamente, la domanda potrebbe essere rigettata con la possibilità di dover pagare le spese legali proprie e della controparte, nonché quelle della consulenza.

 

Articolo ripreso dal sito avvocatoticozzi.it