Occorre dichiarare al fisco italiano i trust costituiti all’estero ma chi lo fara’?

Un trust istituito all’estero è, spesso, l’ombrello protettivo sotto il quale sono posizionate attività finanziarie esistenti al di fuori dei confini nazionali. In tal caso ci si chiede quali siano le strategie da adottare, anche sotto il profilo di una possibile decisione di rimpatrio dei valori immessi nel trust.

Al riguardo, l’esame di queste situazioni deve – prima d’ogni altra cosa – prendere in considerazione il dirompente effetto pratico che deriva dalle nuove disposizioni in tema di monitoraggio fiscale (e dalle forti sanzioni associate alla loro violazione) introdotte dalla legge 97/2013, cui hanno fatto seguito la circolare n. 38/E del 2013 e il provvedimento del 31 gennaio 2014 con il quale è stato approvato il nuovo quadro RW del modello Unico.

Prima di queste modifiche, la circostanza che un dato soggetto fosse, o meno, beneficiario di un trust estero non sembrava dar luogo a un incondizionato obbligo di disclosure di questa situazione nel quadro RW. Pertanto, in assenza di indicazioni all’Agenzia, la valutazione se l’essere beneficiari “individuati” di un trust assumesse, o meno, una gradazione così forte da fare scattare sia la “trasparenza” del trust ai fini delle imposte sui redditi e sia l’obbligo di monitoraggio nell’RW, era sostanzialmente rimessa all’autonomo giudizio dei soggetti interessati. Oggi, invece, questa valutazione è resa assai più delicata dalla circostanza che il “confronto” con l’Agenzia sulla trasparenza o meno del trust sarà più concreto.

La circolare 38/E dispone infatti che:

e con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, costoro «sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio» (secondo la normativa antiriciclaggio la percentuale rilevante è il 25%);

il beneficiario di un trust estero che non ne sia il “titolare effettivo” deve comunque indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a esso riferibile.

È chiaro che se si avesse a che fare con un trust perfettamente “discrezionale” (e quindi con beneficiari completamente non individuati, ma soggetti a futura individuazione, ad esempio da parte del trustee) si sarebbe in presenza di un trust perfettamente “opaco” ai fini delle imposte sui redditi (e cioè privo di soggetti aventi diritto a percepire un reddito derivante dal trust), e quindi nessun obbligo di monitoraggio si originerebbe. Ma, da un lato, i trust istituiti da italiani all’estero (specie se con l’ausilio di consulenti improvvisati) possono rilevarsi opachi e discrezionali solo dal punto di vista formale (vista la tendenza a determinare con precisione i beneficiari e i loro diritti).

In questa situazione, all’obbligo di monitoraggio non si può proprio sottrarsi. D’altro lato, anche volendo assumere che vi siano, nel caso concreto, i presupposti tecnici per sostenere l’inesistenza dell’obbligo di monitoraggio, non pare prospettarsi facile il fatto di spiegare al fisco italiano, in ipotesi, fra alcuni anni, che i fratelli Tizio e Caio, unici figli di Sempronio, sono improvvisamente entrati in possesso di un patrimonio (mai dichiarato in Italia ai fini RW e di cui essi «nulla prima sapevano»), disposto a loro favore da un trustee estero di un trust opaco e discrezionale istituito tempo prima dal loro padre.

Insomma, le modifiche alla normativa sul monitoraggio così, come interpretate dall’Agenzia, comportano che nessuno può più pensare che un trust estero, anche se abbia in portafoglio solo beni esteri, sia una situazione certamente non rilevante sotto il profilo del suo monitoraggio.

Se dunque i beneficiari di un trust indicano l’esistenza del trust (ovvero i beni vincolati in trust) nel loro quadro RW, diventa, di fatto, assai più critico, rispetto al passato, il problema di determinare se siano o meno dovute imposte sui redditi in Italia in relazione a un trust estero; e la questione è, a ben pensarci, di evidenza e di opportunità, prima ancora che tecnica. Due sono i punti da affrontare: se il trust sia da considerare residente all’estero o in Italia; chi sia il “contribuente” e cioè se il soggetto passivo d’imposta sia il “trust” stesso o se (qualora il trust sia da considerarsi “trasparente”) lo siano i beneficiari del trust.

 

Testo ripreso dal blog: “Gli Squali di Wall Street”