I limiti per il regime di contabilita’ semplificata

L’art.18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Tale rappresenta per le aziende di minori dimensioni un notevole risparmio in termini di adempimenti, anche se dall’altro lato non permette sempre di disporre di una struttura contabile in grado di monitorare in modo più immediato la situazione economica e patrimoniale di una impresa.

Chi si trova in regime di contabilità semplificata, infatti, può usufruire dell’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi) che devono essere integrati con l‘aggiunta di:

  • Componenti positivi e negativi di reddito non rilevanti ai fini IVA (entro sessanta giorni dall’effettuazione delle operazioni). Parliamo per esempio di scritture pertinenti stipendi, imposte, tasse, ecc.
  • Scritture di rettifica di costi e ricavi nel rispetto del principio di competenza (entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi). Parliamo per esempio di risconti, ratei e fatture da ricevere o da emettere.
  • Valore delle rimanenze finali (entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi) con l‘indicazione delle quantità e dei valori per ogni singola categoria di beni e con i criteri di valutazione utilizzati.

I contribuenti in contabilità semplificata sono pertanto esonerati dalla tenuta di altre scritture, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, le scritture ausiliarie di magazzino.

LIMITI DIMENSIONALI

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente €400.000 per chi svolge prestazioni di servizi ed €700.000 per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due casi:

  • per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
  • per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di  imposta precedente.

Per quanto concerne i limiti dimensionali per le liquidazioni trimestrali IVA e la definizione di Volume d’affari, si rimanda ad altro post pubblicato su questo blog – Limiti liquidazioni IVA trimestrali.

Relativamente all’adozione del regime di contabilità semplificata, i ricavi non devono superare:

  • Euro 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
  • Euro 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni

Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività):

  • in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,
  • in caso di  contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve fare riferimento  alla sola  attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa.

Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie la contabilità semplificata è il cd regime naturale. Mentre, qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria dovrà essere esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal DPR n. 442/97:

  • Comportamento concludente: corretto adempimento degli obblighi del regime adottato;
  • Comunicazione nel modello IVA: barrare casella quadro VO;

L’opzione resta valida per ciascun anno fino a revoca.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Quindi nel caso dell’esercizio 2013, i ricavi di competenza da analizzare sono quelli relativi all’esercizio 2012.

A tal fine si ricorda, che i ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività propria d’impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive.

 

Articolo ripreso dal sito di Marci Chilla, link: marcochilla.com