I limiti per le dichiarazioni IVA trimestrali

I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2013 sono coloro che nell’esercizio solare precedente (2012) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

    • Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e professionisti;
      • Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
        • Euro 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza annotazione separata dei corrispettivi. Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei
          ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare € 400.000 per le prestazioni di servizi ed € 700.000 per tutte le attività complessivamente considerate (comprese quelle di servizi).

        ll parametro per la verifica dell’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti Iva con scadenza trimestrale è il volume di affari, ben diverso da quello previsto per la tenuta
        della contabilità semplificata costituito dall’ammontare dei ricavi.

        Il volume di affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, con le eccezioni costituite dalle cessioni di beni ammortizzabili, dai passaggi interni e dalle prestazioni rese a soggetti stabiliti in un altro stato membro Ue ai sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72 (che non concorrono alla determinazione del volume di affari).

        Una volta verificato il rispetto dei limiti, la facoltà di effettuare le liquidazioni trimestrali ai fini Iva (da effettuare mediante la barratura del rigo VO2 casella opzione l’anno successivo al comportamento concludente tenuto) comporta l’effettuazione dei versamenti Iva alle seguenti scadenze:

        • 16 maggio: per la liquidazione del primo trimestre;
        • 20 agosto: per la liquidazione del secondo trimestre;
        • 16 novembre: per la liquidazione del terzo trimestre;
        • 16 marzo dell’anno successivo (ovvero 16 giugno in caso di presentazione telematica della dichiarazione Iva unificata ai redditi) per la liquidazione del quarto trimestre conguagliato in dichiarazione Iva.

        L’importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi. In caso di versamento del saldo Iva alla scadenza del 16 giugno deve essere versata anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.

        MODALITÀ DI OPZIONE

        I soggetti in possesso dei previsti requisiti che decidano di liquidare e versare l’IVA con cadenza trimestrale devono esercitare l’opzione secondo quanto previsto dal DPR 442/97, mediante:

        • comportamento concludente;
        • successiva comunicazione dell’avvenuto esercizio dell’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

        L’opzione per la liquidazione trimestrale determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

        DURATA DELL’OPZIONE

        L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale:

        • è vincolante per almeno un anno solare;
        • resta valida fino a quando non venga revocata, sempre ché permangano i previsti requisiti.

         

        Articolo ripreso dal sito marcochilla.com