Le regole normative per il commercio dell’oro in Italia

In tempi di crisi tendono a moltiplicarsi le attività commerciali che acquistano e vendono oro, offrendo la possibilità di recuperare denaro contante attraverso la cessione dei propri gioielli.

Il commercio dell’oro è regolamentato dalla Legge 7/2000 -“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”.

Oro industriale

L’oro viene distinto in due tipologie: da investimento e diverso da quello da investimento o industriale. A seconda della natura del metallo, la normativa individua due diversi regimi fiscali: quello di esenzione dell’IVA per le cessioni di oro da investimento, e l’ordinario regime di imponibilità per le cessioni di oro di altra tipologia. In questo caso è possibile assolvere l’imposta attraverso il reverse charge, che investe il cessionario (se soggetto passivo d’imposta e residente nei confini italiani) dell’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente.

La L. 7/2000 puntualizza anche che l’esercizio in via professionale del commercio dell’oro industriale o da investimento è riservato, oltre che alle banche, ai cosiddetti “operatori professionali in oro”. 

È obbligatorio che, in caso di esercizio in via professionale del commercio di oro da investimento e materiale d’oro a uso prevalentemente industriale si effettui apposita comunicazione alla Banca d’Italia (art. 5, Provvedimento Uic 14 luglio 2000). Per svolgere tale attività è necessaria la forma giuridica di Spa, Sapa, Srl o Società cooperativa e versare un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro (il minimo previsto per le Spa).

L’oggetto sociale deve prevedere il commercio dell’oro e i partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di direzione tecnica e commerciale devono disporre dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 161, Co. 2, D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Oro per prodotti finiti

Oltre alle due fattispecie di oro citate esiste un’altra categoria comprendente i prodotti finiti e altre declinazioni che il metallo prezioso può assumere, come l’oro da gioielleria ad uso ornamentale, per la componentistica elettronica e per scopi medici e diagnostici.

Chi commercia oro da gioielleria non deve necessariamente possedere i requisiti elencati in precedenza, come sottolineato dai chiarimenti forniti con la nota del 28 maggio 201o della Banca d’Italia. Ne consegue che i “compro oro” possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati o avariati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori.

Regime speciale IVA

È vietato invece acquistare oro da gioielleria e fonderlo prima di cederlo. I compro oro possono seguire il regime speciale IVA del margine, che gli consente di assoggettare all’imposta solo la differenza tra costo di acquisto del bene dal privato e quello di vendita, e vale sui beni mobili usati che possono essere reimpiegati nello stato originario o solo dopo la riparazione, gli oggetti d’arte, antiquariato, e da collezione acquistati da privati sul territorio nazionale o UE.

La normativa nazionale, a differenza di quella europea, consente di includere nella fattispecie anche metalli e pietre preziose, a patto che non si tratti di oro industriale o da investimento.

L’imposta può essere applicata secondo tre diversi metodi:

  • analitico;
  • globale;
  • forfettario.

Il primo si applica nel caso di acquisto, per la successiva vendita, di oggetti d’oro da privati e soggetti che non hanno detratto l’imposta in occasione dell’acquisto, o da un rivenditore che ha assoggettato la cessione al regime del margine.

Il secondo si utilizza nel caso in cui il soggetto passivo svolge abitualmente il commercio di oggetti d’oro per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, e nel caso in cui il costo dei beni non superi 516,45 euro. La peculiarità del sistema globale consiste nel poter considerare globalmente masse di operazioni o tutte le vendite effettuate per un mese o un trimestre: dalla parte positiva sarà necessario scorporare l’IVA e debito, da quella negativa si ricaverà un credito di margine da sfruttare nel successivo periodo d’imposta.

Non è possibile applicare il regime del margine se il rivenditore acquista da un privato o comunque da un soggetto che non ha detratto l’imposta al momento dell’acquisto o ancora da un rivenditore che ha assoggettato la compravendita al regime del margine, un oggetto d’oro che non viene successivamente venduto, ma fuso per crearne uno nuovo, scomposto e utilizzato per la riparazione di altri oggetti. Se gli oggetti sono venduti non ai consumatori finali, ma ad altri soggetti (si pensi ad esempio alle fonderie), è possibile applicare il reverse charge (come previsto dall’art. 17, Co. 5 del D.P.R. 633/1972).

Registri

Nel caso di acquisti di preziosi da soggetti privati, l’acquirente è tenuto a utilizzare un Registro apposito, bollato e numerato nel quale inserire tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale per le vendite, con la predisposizione di un Registro delle cessioni in cui prevedere data, natura, qualità e quantità dei beni e i corrispettivi al lordo dell’imposta.

I compro oro hanno invece l’obbligo di compilare un Registro di pubblica sicurezza, riportante i dati inerenti gli acquisti da privati. Qui vanno indicate generalità, domicilio e numero del documento di riconoscimento del venditore, data dell’operazione, descrizione della merce acquistata e prezzo pattuito. Ogni pagina deve essere numerata e bollata dall’autorità di pubblica sicurezza, alla quale va esibito in caso di richiesta, inoltre non è possibile rivendere gli oggetti acquistati da privati prima dei 10 giorni a partire dall’acquisto. Non è necessario annotare sul Registro i dati riguardanti gli oggetti venduti ad altre aziende.

 

Articolo preso da pmi.it, autore: Francesca Pietroforte